Art. 1.

      1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-sexies. Qualora al contribuente sia richiesto il pagamento di una somma, comprensiva di sanzioni e di interessi, superiore a 10 milioni di euro, il contribuente può presentare istanza di annullamento d'ufficio o di revoca del relativo atto dell'Amministrazione finanziaria, in carta libera, direttamente al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'istanza, il contribuente deve dichiarare di non avere presentato la medesima ad altro ufficio della pubblica amministrazione; in caso di presentazione di una pluralità di istanze, il contribuente decade immediatamente dagli eventuali benefìci concessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze non è obbligato a fornire risposta all'istanza. La mancata risposta del Ministro dell'economia e delle finanze non rientra nelle ipotesi di impugnabilità previste dall'articolo 19, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
      1-septies. In caso di presentazione dell'istanza di cui al comma 1-sexies, i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale stabiliti dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, sono sospesi per quattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza».